LAZIO: RIFORMA WELFARE, OK IN COMMISSIONE ALL’ARTICOLO SULLE IPAB

26/04/16 – Approvati oggi, in commissione Salute e politiche sociali del Consiglio regionale, 19 nuovi articoli della proposta di legge n. 88, “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”, ovvero la riforma del welfare. In gran parte si è trattato di voti unanimi. Su complessivi 71 articoli, dunque, la commissione ne ha finora licenziati 48.

Nello specifico, ok all’unanimità all’articolo 31, riguardante le funzioni e i compiti in carico alla Regione. Tra gli emendamenti approvati, rispetto al testo originale presentato dalla giunta, maggiore enfasi è stata posta sul potenziamento e la riqualificazione dei percorsi socioassistenziali offerti dai consultori familiari, anche mediante apposite campagne di comunicazione. Via libera anche agli emendamenti sulla promozione di progetti di turismo sociale e sull’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Accantonato, al contrario, l’articolo 32, sui compiti spettanti a Città metropolitana di Roma Capitale e Province. Nella seduta precedente, era stato rinviato l’esame anche dell’articolo 13. Entrambi saranno esaminati successivamente.

Disciplinato il ruolo dei Comuni (art. 33), che in attuazione del principio di sussidiarietà stabilito dalla Costituzione sono titolari di tutte le funzioni concernenti l’organizzazione e la gestione degli interventi e dei servizi del sistema integrato sociosanitario. Approvato anche l’articolo successivo, centrato unicamente su Roma Capitale, chiamata a concorrere alla determinazione degli obiettivi della programmazione sociale e sociosanitaria della Regione. Voto unanime pure sull’articolo 35, riguardante le Aziende sanitarie locali.

Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) sono regolamentate dall’articolo 36, approvato con alcuni emendamenti relativi alle modalità di trasformazione e ai contratti di servizio attivabili nel frattempo dai soggetti pubblici del sistema integrato. L’articolo 37 individua poi gli organismi del terzo settore da coinvolgere nella programmazione, progettazione e realizzazione del sistema integrato sociale. Rispetto al testo originale, aggiunti anche gli osservatori sul volontariato e sull’associazionismo. Lo sviluppo e la valorizzazione del servizio civile regionale sono regolamentati dall’articolo 38, approvato all’unanimità come anche i successivi 39 (partecipazione al sistema integrato), 40 (relazioni sindacali), 41 (distretto sociosanitario) e 42 (organismi di indirizzo e programmazione).

Per attuare i principi e le misure previste dalla nuova legge, i Comuni dovranno dotarsi di un ufficio tecnico-amministrativo, denominato ‘ufficio di piano’, con funzioni propositive nei confronti degli organismi di indirizzo e programmazione. L’articolo 43 ne definisce i compiti e le funzioni.

L’articolo 44 riguarda il Piano sociale regionale, ovvero lo strumento di programmazione degli interventi e dei servizi del sistema integrato individuati dalla proposta di legge di riforma del welfare. Si tratta di un documento, di durata triennale, integrato con il Piano sanitario regionale e in raccordo con gli atti regionali di programmazione in materia educativa, formativa, del lavoro, culturale, sportiva, abitativa. Le modalità di predisposizione ed approvazione del piano da parte della giunta regionale sono definite dall’articolo 45. Il documento è infine adottato con deliberazione del Consiglio regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali (Cal).

Unanimità anche per l’articolo 46, riguardante il piano sociale di zona, documento sempre triennale ma valido nell’ambito del singolo distretto sociosanitario. L’articolo successivo descrive, poi, il Sistema informativo dei servizi sociali, denominato Siss, che organizza i flussi provenienti dai comuni, dagli ambiti territoriali ottimali, così come da tutti i soggetti del sistema integrati al fine di acquisire dati utili alla programmazione, gestione e valutazione delle politiche sociali, fornendo altresì informazioni sulle prestazioni rese agli utenti. Via libera, poi, all’articolo 48, sulle verifiche in capo alla giunta regionale.

La seduta si è chiusa con l’approvazione degli articoli 49 e 50, riguardanti, rispettivamente, l’integrazione sociosanitaria e l’istituzione del punto unico di accesso alle prestazioni, denominato Pua e attivo in ogni ambito territoriale ottimale definito dalla nuova legge.

Rispetto al ruolo della Regione, è stata avanzata la richiesta di calendarizzare in Aula consiliare la proposta di legge, già licenziata dalla commissione, sull’istituzione del Garante dei diritti dei rifugiati e delle persone bisognose di protezione internazionale o umanitaria, le cui prerogative ben si saldano con l’impianto della proposta di legge n. 88 attualmente in discussione.