SOSTEGNO ALLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENFICENZA

Come sostegno economico alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, l’art. 1-quinquies, introdotto in sede di conversione, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’economia delle finanze, un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2021, che costituiscono il limite di spesa per il riconoscimento dei maggiori costi sostenuti dalle Ipab negli anni 2020 e 2021 in ragione dell’emergenza Covid-19. Il contributo straordinario è riconosciuto a titolo compensativo a favore di ciascuna delle Ipab sulla base dei costi sostenuti per:

  • la sanificazione dei locali;
  • l’adozione di dispositivi di protezione personali per ospiti e operatori;
  • l’adeguamento strutturale dei locali.

Il riparto del Fondo tra le regioni e le province autonome interessate è disposto con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame. Il riparto delle risorse tra le regioni interessate si effettua in proporzione alle Ipab presenti nel territorio delle regioni di riferimento. Inoltre con il medesimo decreto sono individuati i criteri e le modalità per la concessione del sostegno economico.